INFORMAZIONI GENERALI | Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al Giudice Tutelare dare, sia d`ufficio sia su richiesta del Pubblico Ministero, di un parente o di un affine, i provvedimenti urgenti che possono essere necessari per le cure o per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio di un incapace naturale (per infermità di mente o minore età).Sempre più frequentemente, nella realtà odierna viene richiesto l’intervento giudiziario ed in particolare del G.T. per fronteggiare urgenti necessità di persone né interdette né interdicende e con situazioni patologiche diverse ed esigenze particolari. In questi casi per il disposto degli artt. 35 della l. n. 180/1978 e 361 del C.C. si attribuisce al G.T. il compito di adottare i provvedimenti urgenti necessari alla conservazione del patrimonio delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e di dare anche d’ufficio i provvedimenti urgenti prima che il tutore od il protutore abbiano assunto le funzioni. Questo tipo di intervento è fatto in assoluto adempimento dei sostanziali compiti di protezione dei soggetti più deboli attribuiti dalla legge al G.T. |
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