Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Decreto Presidente Repubblica n° 115/2002) riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale disciplinando così tutte le voci di spesa, le procedure per il pagamento da parte dell'erario e dei privati, l'annotazione nei registri e la riscossione. Con riferimento a questo ultimo aspetto, sono state soppresse le funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari per la riscossione. E' stata pertanto uniformata la disciplina della riscossione di tutte le entrate patrimoniali dello Stato,
L'Ufficio Recupero Crediti pertanto, una volta che sia passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo al pagamento, deve trasmettere gli atti ad Equitalia Giustizia che provvederà alla quantificazione del credito e alla successiva iscrizione a ruolo della cartella esattoriale. Resta in carico al responsabile dell'Ufficio recupero crediti lo svolgimento dell'attività conseguente alla vicende successive che riguardano le pene pecuniarie (certificazioni di avvenuto pagamento, eventuali conversioni della pena).
L’annullamento del credito può avvenire:
per irreperibilità: quando la notifica dell' avviso di pagamento avviene ai sensi dell'art. 143 c.p.c (notifica a persona di residenza domicilio dimora sconosciuti), l'ufficio annulla il credito (previo parere conforme dell'avvocatura nel caso in cui l'importo superi i 2.582,28 euro);
per insussistenza: quando il credito è estinto legalmente (prescrizione, estinzione del reato per le pene pecuniarie, morte del reo) l'ufficio provvede all'annullamento. |