presentazione della domanda di accesso.
All'atto della presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve
esibire un valido documento di identificazione. La procura alle liti non
abilita di per sè il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai
documenti di carattere amministrativo. Le richieste non possono essere
generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si
vuole accedere. Le richieste di accesso possono essere informali . Le
richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali
possono essere solo scritte.Le richieste di accesso formale a mezzo del
servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di
ricevimento. Il termine finale del procedimento è quello di trenta giorni
decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma
dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine
resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il
periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la
regolarizzazione
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